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Si rendono note le nuove disposizioni relative all'Accordo tariffario tra U.E. e Corea del Sud, in vigore dal primo luglio, che prevede una riduzione daziaria per le merci di origine preferenziale comunitarie e della Corea:

L'attestazione dell'origine, non avviene  per mezzo del certificato Eur1, bensì:
- per spedizioni inferiori a 6.000 €.,  bisognerà riportare in fattura la dichiarazione di origine
preferenziale secondo il testo indicato dall'accordo;
- per spedizioni di importo superiore dovrà essere richiesta un'autorizzazione doganale che conferisce lo status di "esportatore autorizzato ''a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura (in sostanza la dichiarazione allegata completa del nr. di esportatore autorizzato rilasciato dalla dogana).

Ovviamente senza l'autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

Si allega il testo della dichiarazione da inserire in fattura, con l'avvertenza che  deve essere sottoscritta con timbro e firma. 
NB: Le regole di origine sono diverse da quelle di altri accordi preferenziali;  in generale più semplici ma più severe per i prodotti sensibili (settore auto) e quelli  molto sensibili (settore dell' elettronica, TV, e simili)

Per settore si può sintetizzare:
Import:
Molti prodotti industriali passano ad aliquota (0% zero);  per beneficiarne occorre che la fattura del fornitore coreano contenga già la dichiarazione di origine preferenziale. Non si sa, per ora, il trattamento per le spedizioni partite prima dell'entrata in vigore ma arrivate dopo l' 1-7-2011. Certamente le spedizioni scortate da fattura senza dichiarazione d'origine saranno tassate come prima.
Export:
Molti prodotti subiscono riduzioni importanti ai dazi coreani: Per beneficiarne occorre che la fattura dell' ESPORTATORE ITALIANO contenga già la dichiarazione di origine preferenziale. Tale dichiarazione può essere fatta solo da ''esportatori autorizzati'' che abbiano avuto l'autorizzazione dalla dogana territorialmente competente. E' da ricordare che le regole per il conseguimento dell' origine preferenziale UE(Italia) per export verso la Corea, sono diverse (in genere meno cogenti) da quelle EUR1. Qualora il cliente avesse già la qualifica di esportatore autorizzato, deve comunque chiederne l'adeguamento per includervi anche la destinazione REPUBBLICA DI COREA /o presentare una nuova istanza.

Infine in allegato viene riportato l’estratto dell'accordo, con sottolineati i punti essenziali.

Consideriamo sempre però che le voci doganali sono comuni/standardizzate a livello internazionale per le prime 4/6 cifre della voce, pagano dazio 8% in Corea del Sud; con l'accordo in essere per quasi tutte il dazio è abbattuto allo 0% ad eccezione di quelle che nella seconda colonna riportano "3" o "5", per queste l'abbattimento si completerà in alcuni anni come da prima pagina dell'allegato.

Il coreano potrà però ottenere le preferenze succitate solo per merce di origine preferenziale comunitaria  attestata con dichiarazione d'origine; dichiarazione che può essere compilata da ogni operatore economico sino al valore merce di EURO 6.000, oltre occorrerà ottenere lo status di esportatore autorizzato.

Fonte: Gruppo Banco Popolare
 
Per ulteriori approfondimenti si allega il comunicato stampa della Commissione Europea